Cos'è la Cooperazione sociale... di Enrico Pellegrini

Molte persone dopo l’uscita del primo numero di Noi della Valdinievole, o vedendo il nostro sito internet, mi hanno chiesto cosa fosse il Consorzio Genesi; penso sia doveroso a questo punto approfondire la riflessione su cos’è una cooperativa sociale e, nello specifico, come si muove la cooperazione sociale nel nostro territorio.
 

Innanzitutto le cooperative sociali si dividono in due tipi, come disciplinato dalla legge 381/91;

quelle di tipo A (come ad esempio “La Fenice”) che si occupano della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

quelle di tipo B (come La spiga di grano, Samarcanda, Ciononostante) che invece svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

 

Quindi due tipi di cooperazione diverse e complementari.

 
Le coop. soc. di tipo A  “Intervengono sul disagio” ovvero sono costituite da personale specializzato (educatori, psicologi, infermieri…) che agiscono sia sul fronte socio-sanitario (anziani, handicap, salute mentale….) sia sul fronte socio-educativo (minori, migranti…).
Un servizio sanitario ad esempio si adopera nella cura FISICA delle persone… iniezioni, medicazioni, igiene personale…
Un servizio sociale, tanto per continuare con gli esempi, è quello che si occupa di seguire da un punto di vista non sanitario le persone con dipendenze da alcol, quindi seguire le relazioni umane e sociali che interessano il soggetto in cura, seguendone diversi aspetti della vita non da un punto di vista farmacologico o delle sostanze.
Un servizio educativo è quello che segue la formazione dei minori, il loro processo di crescita nel complesso e nello specifico sui vari ambiti, ma potrebbe essere anche il recupero delle capacità residue di un ragazzo down, insegnargli come essere indipendente, come apparecchiare la tavola o come rifarsi il letto….
 
Le coop. soc. di tipo B  “Accompagnano nel lavoro il disagio” ovvero sono costituite in parte da personale “svantaggiato” ed in parte da personale “normodotato” dove i secondi affiancano i primi.
Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Le cooperative di tipo B fanno quasi ogni tipo di lavoro, per esempio in Valdinievole, la Spiga di grano si occupa del recupero dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento strade, così come di pulizie e di servizi di sporzionamento nelle mense scolastiche…. Samarcanda si occupa di lavori di giardinaggio, manutenzione cimiteri, portierato, facchinaggio… Ciononostante invece si occupa di trasporti (grandi e piccoli) manutenzioni varie (imbiancature, riparazioni…) cura del verde…
Una persona appartenente alle categorie protette o in condizioni di fragilità sociale nella stragrande maggioranza dei casi non riesce ad accedere al mondo del lavoro o non riesce a mantenere il posto, lì interviene la cooperazione di tipo B, organizzando servizi in grado di accompagnare la persona in difficoltà, accogliendola e riuscendo a valorizzare le sue doti e le sue capacità.
Questo tipo di intervento è una risposta non assistenzialistica ma solidale, nel senso che le persone vengono messe in condizioni tali da poter lavorare ed essere utili a loro stesse e alla società, riuscendo tramite il lavoro a ricostruire anche la loro dignità ed autostima.
 
Come le cooperative sociali costruiscono le loro attività? Dove trovano i lavori?

 

Nel caso delle cooperative di tipo A, queste possono partecipare a bandi pubblici per l’affidamento e la gestione di servizi come quelli sopra descritti, una valida alternativa è la co-progettazione, dove la cooperativa propone un progetto ad una pubblica amministrazione ed insieme ad essa ne costruisce tutti gli aspetti, concordandone gli obbiettivi. Una coop. soc. di tipo A può anche lavorare in proprio verso il privato, creando servizi che sono rivolti quindi al mercato.

 
Le cooperative di tipo B possono lavorare tramite tutti gli strumenti sopra descritti per le A, inoltre la legge 381 prevede anche un’ulteriore strumento, l’affidamento diretto.
L’art. 5 recita infatti: “Gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui al II comma del precedente art. 2 (che sono quelle che mirano all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ai sensi della lett. b del I co. dell’art. 1 della 381/91) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - sanitari ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.” Questo strumento è tanto facilmente applicabile, quanto serio e da usare in modo oculato.
Oggi gli enti pubblici locali, anche in Valdinievole, usano in prevalenza come strumento per l’affidamento di servizi ed appalti lo strumento del “Massimo ribasso” ovvero affidano i loro servizi tramite gara in busta chiusa a chi offre un costo minore.
Questo tipo di approccio è a nostro giudizio molto negativo perché implica quasi sempre il rischio che siano i lavoratori a rimetterci.
Non ci vuole certo un economista del Sole 24 ore per capire che se in un’azienda che produce frigoriferi il costo finale è composto da personale, macchinari, acciaio, trasporti…. in una cooperativa sociale il 95% dei costi è il personale, quindi se per diminuire il costo finale di un frigo posso cercare un fornitore che mi fa pagare meno l’acciaio, migliorare la distribuzione ecc… per ridurre il costo di una cooperativa si deve “contrarre” il costo del personale. Non c’è verso.
 
Gli enti locali devono essere richiamati alle loro responsabilità, il prezzo non può essere l’unico criterio con cui valutare una cooperativa, bisogna misurare il merito tecnico ed organizzativo, e soprattutto, LE RICADUTE SOCIALI SUL TERRITORIO.
 
Gli enti pubblici devo avere il coraggio di scegliere come spendere i soldi dei cittadini e se vogliono che questi abbiano o meno una ricaduta sociale. Allo stesso modo devono verificare in modo puntuale e serio il lavoro delle Cooperative che deve essere trasparente e con risultati verificabili e misurabili.
Noi siamo pronti ad accettare la sfida; pronti a continuare a dimostrare la nostra serietà, il nostro modo di lavorare ed i benefici che questi portano al territorio… cercasi amministrazioni che vogliano scommettere sulla solidarietà.
 

Enrico Pellegrini

 

LA LEGGE 381/91 

Legge 8 novembre 1991, n. 381

"Disciplina delle cooperative sociali"

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283)

1. Definizione. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

2. Soci volontari. - 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

3. Obblighi e divieti. - 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

4. Persone svantaggiate. - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

5. Convenzioni. -1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. (1)

(1) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52

6 - Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 - 1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:

"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale".

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale".

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

7. Regime tributario. - 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3 3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

"41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed anabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" (2)

(2) così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85

8. Consorzi. - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

9. Normativa regionale. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza. - 1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

11. Partecipazione delle persone giuridiche. - 1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

12. Disciplina transitoria. - 1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.